Il 26 Maggio è entrato in vigore il Decreto Sostegni. A differenza dei Dpcm del Governo precedente, questo Decreto abbandona il codice Ateco come criterio di erogazione dei contributi e include le attività nate nel 2019 e nel 2020.
Condizioni:
- ricavi (o compensi) inferiori a 10.000.000 di euro nel periodo d’imposta 2019;
- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;
Per le partite IVA attive a partire dal 1^ gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del rispetto dei due precedenti requisiti.
Importo determinato per fasce:
Si ottiene applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2019 come segue:
- 60% per soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro
- 50% per soggetti con ricavi e compensi compresi tra 100.000 euro e 400.000 euro
- 40% per soggetti con ricavi e compensi compresi tra 400.000 euro e 1.000.000 euro
- 30% per soggetti con ricavi e compensi compresi tra 1.000.000 euro e 5.000.000 euro
- 20% per soggetti con ricavi e compensi compresi a 5.000.000 euro e 10.000.000 euro
Per i soggetti che abbiano attivato la partita IVA dal 1^ gennaio per la determinazione della media del fatturato e corrispettivi rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della posizione IVA.
Contributo minimo: In ogni caso, all’avente diritto spetta un importo minimo determinato in 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche.
Contributo massimo: l’indennizzo non potrà in ogni caso superare i 150 mila euro
Quando:
Le ipotesi più accreditate parlano di fine aprile come periodo probabile di accredito dei contributi del decreto Sostegni 2021. Dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, bisognerà attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che darà il via alle richieste di contributo.
Come:
Il contributo può essere richiesto esclusivamente mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L’esatto contenuto dell’istanza, le modalità ed i termini di trasmissione sono demandati ad un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.