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Rapporti di agenzia: ok al recesso senza specificazione dei motivi

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ ordinanza 15 aprile 2021, n. 10028, ha ritenuto che, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, non è necessario che il preponente  faccia  riferimento ai fatti specifico  nella  comunicazione all’agente, in quanto è sufficiente che di essi l’agente sia a conoscenza.

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