Con la circolare n° 22 dell’08 febbraio 2022, l’INPS ha comunicato la contribuzione per l’anno 2022 relativa agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, compresi gli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Per l’anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto è pari a € 16.243,00. Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Aliquote | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 23,28% |
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Contributo calcolato sul reddito “minimale” | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 3.983,73 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 3.788,81 |
Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di € 16.243,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 48.279,00.
Per i redditi superiori a € 48.279,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito | Aliquote | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a € 48.279,00 | 24,48% |
superiore a € 48.279,00 | 25,48% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a € 48.279,00 | 23,28% |
superiore a € 48.279,00 | 24,28% |
Anche per l’anno 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli Agenti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’INPS.
Si informa, inoltre, che non è stata apportata alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato che risulta vigente anche per il 2022. Quindi il regime previdenziale agevolato, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2022 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2022, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.