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Proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 24 del 30 gennaio 2021, il decreto legge n. 7 del 30 gennaio 2021, avente ad oggetto la proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si illustra, di seguito, il contenuto dell’art. 1 del citato decreto, avente ad oggetto la proroga dei termini in materia tributaria.

Proroghe di termini in materia tributaria (art. 1)
Con l’articolo in esame, mediante modifica dell’art. 157 del decreto c.d. Rilancio, viene stabilito

gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, emessi entro il 31 dicembre 2020 saranno notificati, non più nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (come stabilito dal D.L. n. 3 del 2021), ma nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Inoltre, sempre mediante modifica del citato art. 157, viene ulteriormente prorogato il termine per la notifica dei seguenti atti e comunicazioni:

  • comunicazioni relative all’attività di liquidazioni delle imposte e all’attività di controllo formale delle dichiarazioni;
  • inviti all’adempimento, in relazione alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A;
  • atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica;
  • atti di accertamento delle tasse automobilistiche;
  • atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari.
    In specie, viene stabilito che gli atti, le comunicazioni e gli inviti su elencati saranno notificati, inviati o messi a disposizione, non più nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 (come stabilito con D.L. n. 3 del 2021), ma nel periodo compreso tra 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Vengono ulteriormente prorogati, di 14 mesi (anziché di 13 mesi) i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento. Trattasi delle cartelle di pagamento relative:

  • alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione;
  • alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, presentate nell’anno 2017;
  • alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale.

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati entro il nuovo termine del 28 febbraio, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.

Mediante modifica dell’art. 68 del decreto c.d. Cura Italia, viene stabilito che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 (anziché dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, come stabilito dal D.L. n. 3 del 2021), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi.

Viene ulteriormente prorogata, al 28 febbraio 2021, la ripresa dei pignoramenti presso terzi, da parte dell’agente di riscossione, del salario, e di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Infine, viene introdotta una norma di chiusura, in base alla quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano, altresì, acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora e le sanzioni.